CODICE CIVILE art1100-1137
(61-71 disp.att.)
TITOLO VII
DELLA COMUNIONE
Capo I
Della comunione in generale
1100. Norme regolatrici.
Quando la proprietà o altro
diritto reale spetta in comune a
più persone [Oggetto] [c.c. 920]
se il titolo o la legge
[Oggetto] [c.n. 258, 872] non
dispone diversamente [Oggetto]
[c.c. 215] si applicano le norme
seguenti [Oggetto] [c.c. 1350,
nn. 1, 2 e 3, 2643, n. 3, 2711].
1101. Quote dei partecipanti.
Le quote dei partecipanti alla
comunione si presumono eguali
[Oggetto] [c.c. 1118].
Il concorso dei partecipanti,
tanto nei vantaggi [Oggetto]
[c.c. 1103, 1105] quanto nei
pesi [Oggetto] [c.c. 1104, 1123,
2263; disp. att. c.c. 68] della
comunione, è in proporzione
delle rispettive quote.
1102. Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca
agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro
diritto [Oggetto] [c.c. 1073,
2256]. A tal fine può apportare
a proprie spese le modificazioni
necessarie per il miglior
godimento della cosa [Oggetto]
[c.c. 1103].
Il partecipante non può
estendere il suo diritto sulla
cosa comune in danno degli altri
partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il titolo del
suo possesso [Oggetto] [c.c.
714, 1164].
1103. Disposizione della
quota.
Ciascun partecipante può
disporre del suo diritto
[Oggetto] [c.c. 1059, 1104] e
cedere ad altri il godimento
della cosa [Oggetto] [c.c. 1102]
nei limiti della sua quota
[Oggetto] [c.c. 1101, 1113; c.n.
873].
Per le ipoteche costituite da
uno dei partecipanti si
osservano le disposizioni
contenute nel capo IV del titolo
III del libro VI [Oggetto] [c.c.
1108, 2808, 2825].
1104. Obblighi dei
partecipanti.
Ciascun partecipante deve
contribuire nelle spese
necessarie [Oggetto] [c.c. 1101]
per la conservazione e per il
godimento della cosa comune e
nelle spese deliberate dalla
maggioranza a norma delle
disposizioni seguenti, salva la
facoltà di liberarsene con la
rinunzia al suo diritto
[Oggetto] [c.c. 882, 888, 1070,
1118, 1128; disp. att. c.c. 63].
La rinunzia non giova al
partecipante che abbia anche
tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante
è tenuto in solido [Oggetto]
[c.c. 1292] con il cedente a
pagare i contributi da questo
dovuti e non versati.
1105. Amministrazione.
Tutti i partecipanti hanno
diritto di concorrere
nell'amministrazione della cosa
comune [Oggetto] [c.c. 1101,
2257].
Per gli atti di ordinaria
amministrazione le deliberazioni
della maggioranza dei
partecipanti, calcolata secondo
il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza
dissenziente [Oggetto] [c.c.
918, 920].
Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza
si richiede che tutti i
partecipanti siano stati
preventivamente informati
dell'oggetto della
deliberazione.
Se non si prendono i
provvedimenti necessari per
l'amministrazione della cosa
comune o non si forma una
maggioranza, ovvero se la
deliberazione adottata non viene
eseguita, ciascun partecipante
può ricorrere all'autorità
giudiziaria [Oggetto] [c.c.
899]. Questa provvede in camera
di consiglio [Oggetto] [c.p.c.
737] e può anche nominare un
amministratore [Oggetto] [c.n.
261, 872].
1106. Regolamento della
comunione e nomina di
amministratore.
Con la maggioranza calcolata nel
modo indicato dall'articolo
precedente, può essere formato
un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune
[Oggetto] [c.c. 918, 1107, 1138,
2257].
Nello stesso modo
l'amministrazione può essere
delegata ad uno o più
partecipanti, o anche a un
estraneo, determinandosi i
poteri e gli obblighi
dell'amministratore [Oggetto]
[c.c. 1129].
1107. Impugnazione del
regolamento.
Ciascuno dei partecipanti
dissenzienti può impugnare
davanti all'autorità giudiziaria
il regolamento della comunione
[Oggetto] [c.c. 1106, 1137]
entro trenta giorni [Oggetto]
[c.c. 2964] dalla deliberazione
che lo ha approvato [Oggetto]
[c.c. 1138]. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in
cui è stata loro comunicata la
deliberazione. L'autorità
giudiziaria decide con unica
sentenza sulle opposizioni
proposte.
Decorso il termine indicato dal
comma precedente senza che il
regolamento sia stato impugnato,
questo ha effetto anche per gli
eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti.
1108. Innovazioni e altri
atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione.
Con deliberazione della
maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del
valore complessivo della cosa
comune, si possono disporre
tutte le innovazioni dirette al
miglioramento della cosa o a
renderne più comodo o redditizio
il godimento [Oggetto] [c.c.
1115], purché esse non
pregiudichino il godimento di
alcuno dei partecipanti
[Oggetto] [c.c. 899, 903] e non
importino una spesa
eccessivamente gravosa [Oggetto]
[c.c. 1120, 1121].
Nello stesso modo si possono
compiere gli altri atti
eccedenti l'ordinaria
amministrazione, sempre che non
risultino pregiudizievoli
all'interesse di alcuno dei
partecipanti.
E' necessario il consenso di
tutti i partecipanti per gli
atti di alienazione o di
costituzione di diritti reali
sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a
nove anni [Oggetto] [c.c. 1350,
n. 8, 1572, 2643, n. 8].
L'ipoteca può essere tuttavia
consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma,
qualora abbia lo scopo di
garantire la restituzione delle
somme mutuate per la
ricostruzione o per il
miglioramento della cosa comune
[Oggetto] [c.c. 1103, 2825; c.n.
260, 262, 872].
1109. Impugnazione delle
deliberazioni.
Ciascuno dei componenti la
minoranza dissenziente può
impugnare [Oggetto] [c.c. 23,
1137, 2377] davanti all'autorità
giudiziaria le deliberazioni
della maggioranza [Oggetto]
[c.c. 899]:
1) nel caso previsto dal secondo
comma dell'articolo 1105 , se la
deliberazione è gravemente
pregiudizievole alla cosa
comune;
2) se non è stata osservata la
disposizione del terzo comma
dell'articolo 1105 ;
3) se la deliberazione relativa
a innovazioni o ad altri atti
eccedenti l'ordinaria
amministrazione è in contrasto
con le norme del primo e del
secondo comma dell'articolo 1108
.
L'impugnazione deve essere
proposta, sotto pena di
decadenza, entro trenta giorni
dalla deliberazione [Oggetto]
[c.c. 2964]. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in
cui è stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del
giudizio, l'autorità giudiziaria
può ordinare la sospensione del
provvedimento deliberato
[Oggetto] [c.c. 2378].
1110. Rimborso di spese.
Il partecipante che, in caso di
trascuranza degli altri
partecipanti o
dell'amministratore, ha
sostenuto spese necessarie per
la conservazione della cosa
comune, ha diritto al rimborso
[Oggetto] [c.c. 1134].
1111. Scioglimento della
comunione.
Ciascuno dei partecipanti può
sempre domandare [Oggetto]
[c.p.c. 784] lo scioglimento
della comunione [Oggetto] [c.c.
919, 1054, 1112, 1350, n. 11,
1506, 2283, 2817, n. 2, 2825];
l'autorità giudiziaria può
stabilire una congrua dilazione,
in ogni caso non superiore a
cinque anni, se l'immediato
scioglimento può pregiudicare
gli interessi degli altri
[Oggetto] [c.c. 320, 375, n. 3].
Il patto di rimanere in
comunione per un tempo non
maggiore di dieci anni è valido
e ha effetto anche per gli
aventi causa dai partecipanti.
Se è stato stipulato per un
termine maggiore, questo si
riduce a dieci anni [Oggetto]
[c.c. 713].
Se gravi circostanze lo
richiedono, l'autorità
giudiziaria può ordinare lo
scioglimento della comunione
prima del tempo convenuto
[Oggetto] [c.c. 2646; c.n. 260,
872].
1112. Cose non soggette a
divisione.
Lo scioglimento della comunione
[Oggetto] [c.c. 1111] non può
essere chiesto quando si tratta
di cose che, se divise,
cesserebbero di servire all'uso
a cui sono destinate [Oggetto]
[c.c. 1114, 1119].
1113. Intervento nella divisione
e opposizioni.
I creditori e gli aventi causa
da un partecipante [Oggetto]
[c.c. 1103] possono intervenire
nella divisione [Oggetto]
[c.p.c. 105, 267] a proprie
spese, ma non possono impugnare
la divisione già eseguita, a
meno che abbiano notificato
un'opposizione [Oggetto] [c.p.c.
784] anteriormente alla
divisione stessa e salvo sempre
ad essi l'esperimento
dell'azione revocatoria
[Oggetto] [c.c. 2901] o
dell'azione surrogatoria
[Oggetto] [c.c. 2900].
Nella divisione che ha per
oggetto beni immobili [Oggetto]
[c.c. 1350, n. 11],
l'opposizione per l'effetto
indicato dal comma precedente,
deve essere trascritta prima
della trascrizione dell'atto di
divisione e, se si tratta di
divisione giudiziale, prima
della trascrizione della
relativa domanda [Oggetto] [c.c.
2685].
Devono essere chiamati a
intervenire, perché la divisione
abbia effetto nei loro
confronti, i creditori iscritti
e coloro che hanno acquistato
diritti sull'immobile in virtù
di atti soggetti a trascrizione
e trascritti prima della
trascrizione dell'atto di
divisione o della trascrizione
della domanda di divisione
giudiziale [Oggetto] [c.c. 1506,
2825].
Nessuna ragione di prelevamento
in natura per crediti nascenti
dalla comunione può opporsi
contro le persone indicate dal
comma precedente, eccetto le
ragioni di prelevamento nascenti
da titolo anteriore alla
comunione medesima, ovvero da
collazione [Oggetto] [c.c. 737].
1114. Divisione in natura.
La divisione ha luogo in natura,
se la cosa può essere
comodamente divisa in parti
corrispondenti alle quote dei
partecipanti [Oggetto] [c.c.
1112, 1119, 1506].
1115. Obbligazioni solidali
dei partecipanti.
Ciascun partecipante può esigere
che siano estinte le
obbligazioni in solido [Oggetto]
[c.c. 1292] contratte per la
cosa comune [Oggetto] [c.c.
1108], le quali siano scadute o
scadano entro l'anno dalla
domanda di divisione.
La somma per estinguere le
obbligazioni si preleva dal
prezzo di vendita della cosa
comune, e, se la divisione ha
luogo in natura, si procede alla
vendita di una congrua frazione
della cosa, salvo diverso
accordo tra i condividenti.
Il partecipante che ha pagato il
debito in solido e non ha
ottenuto il rimborso concorre
nella divisione per una maggiore
quota corrispondente al suo
diritto verso gli altri
condividenti [Oggetto] [c.c.
1299].
1116. Applicabilità delle
norme sulla divisione
ereditaria.
Alla divisione delle cose comuni
si applicano le norme sulla
divisione dell'eredità, in
quanto non siano in contrasto
con quelle sopra stabilite
[Oggetto] [c.c. 713, 846, 920,
1350, n. 11].
Capo II
Del condominio negli edifici
1117. Parti comuni
dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune
dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un
edificio, se il contrario non
risulta dal titolo [Oggetto]
[disp. att. c.c. 61]:
1) il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i
lastrici solari [Oggetto] [c.c.
1126], le scale, i portoni
d'ingresso, i vestiboli, gli
anditi, i portici, i cortili e
in genere tutte le parti
dell'edificio necessarie all'uso
comune;
2) i locali per la portineria e
per l'alloggio del portiere, per
la lavanderia, per il
riscaldamento centrale, per gli
stenditoi e per altri simili
servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i
manufatti di qualunque genere
che servono all'uso e al
godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli acquedotti e inoltre le
fognature e i canali di scarico,
gli impianti per l'acqua, per il
gas, per l'energia elettrica,
per il riscaldamento e simili
fino al punto di diramazione
degli impianti ai locali di
proprietà esclusiva dei singoli
condomini [Oggetto] [c.c. 1120,
1122, 1123, 1128, 1130, n. 2 e
n. 4, 1131, 1134, 1138].
1118. Diritti dei
partecipanti sulle cose comuni.
Il diritto di ciascun condomino
sulle cose indicate
dall'articolo precedente è
proporzionato al valore del
piano o porzione di piano che
gli appartiene, se il titolo non
dispone altrimenti.
Il condomino non può,
rinunziando al diritto sulle
cose anzidette, sottrarsi al
contributo nelle spese per la
loro conservazione [Oggetto]
[c.c. 1104, 1121, 1123].
1119. Indivisibilità.
Le parti comuni dell'edificio
non sono soggette a divisione
[Oggetto] [c.c. 1112], a meno
che la divisione possa farsi
senza rendere più incomodo l'uso
della cosa a ciascun condomino
[Oggetto] [disp. att. c.c. 61,
62].
1120. Innovazioni.
I condomini, con la maggioranza
indicata dal quinto comma
dell'articolo 1136 , possono
disporre tutte le innovazioni
dirette al miglioramento o
all'uso più comodo o al maggior
rendimento delle cose comuni
[Oggetto] [c.c. 1108, 1117,
1121, 1122, 1123].
Sono vietate le innovazioni che
possano recare pregiudizio alla
stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il
decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili
all'uso o al godimento anche di
un solo condomino.
1121. Innovazioni gravose o
voluttuarie.
Qualora l'innovazione [Oggetto]
[c.c. 1120] importi una spesa
molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e
consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di
utilizzazione separata, i
condomini che non intendono
trarne vantaggio sono esonerati
da qualsiasi contributo nella
spesa.
Se l'utilizzazione separata non
è possibile, l'innovazione non è
consentita, salvo che la
maggioranza dei condomini che
l'ha deliberata o accettata
intenda sopportarne
integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo
comma i condomini e i loro eredi
o aventi causa possono tuttavia,
in qualunque tempo, partecipare
ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di
esecuzione e di manutenzione
dell'opera [Oggetto] [c.c. 1108,
1118].
1122. Opere sulle parti
dell'edificio di proprietà
comune.
Ciascun condomino, nel piano o
porzione di piano di sua
proprietà, non può eseguire
opere che rechino danno alle
parti comuni dell'edificio
[Oggetto] [c.c. 1117, 1120,
1123, 1138].
1123. Ripartizione delle
spese.
Le spese necessarie per la
conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell'edificio
[Oggetto] [c.c. 882, 1117, 1122]
per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le
innovazioni [Oggetto] [c.c.
1120] deliberate dalla
maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura
proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno [Oggetto]
[c.c. 1101], salvo diversa
convenzione [Oggetto] [c.c.
1118, 1130, n. 3, 1134, 1135, n.
2, 1138; disp. att. c.c. 63].
Se si tratta di cose destinate a
servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite
in proporzione dell'uso che
ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più
scale [Oggetto] [c.c. 1124],
cortili, lastrici solari
[Oggetto] [c.c. 1126], opere o
impianti destinati a servire una
parte dell'intero fabbricato, le
spese relative alla loro
manutenzione sono a carico del
gruppo di condòmini che ne trae
utilità.
1124. Manutenzione e
ricostruzione delle scale.
Le scale sono mantenute e
ricostruite dai proprietari dei
diversi piani a cui servono
[Oggetto] [c.c. 1123]. La spesa
relativa è ripartita tra essi,
per metà in ragione del valore
dei singoli piani o porzioni di
piano, e per l'altra metà in
misura proporzionale all'altezza
di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà
della spesa, che è ripartita in
ragione del valore, si
considerano come piani le
cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i
lastrici solari, qualora non
siano di proprietà comune.
1125. Manutenzione e
ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai.
Le spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono
sostenute in parti eguali dai
proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando
a carico del proprietario del
piano superiore la copertura del
pavimento e a carico del
proprietario del piano inferiore
l'intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto.
1126. Lastrici solari di uso
esclusivo.
Quando l'uso dei lastrici solari
o di una parte di essi non è
comune a tutti i condomini
[Oggetto] [c.c. 1117, n. 1,
1123], quelli che ne hanno l'uso
esclusivo sono tenuti a
contribuire per un terzo nella
spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico; gli
altri due terzi sono a carico di
tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il
lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano
o della porzione di piano di
ciascuno.
1127. Costruzione sopra
l'ultimo piano dell'edificio.
Il proprietario dell'ultimo
piano dell'edificio può elevare
nuovi piani o nuove fabbriche,
salvo che risulti altrimenti dal
titolo. La stessa facoltà spetta
a chi è proprietario esclusivo
del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa
se le condizioni statiche
dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì
opporsi alla sopraelevazione, se
questa pregiudica l'aspetto
architettonico dell'edificio
ovvero diminuisce notevolmente
l'aria o la luce dei piani
sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve
corrispondere agli altri
condomini un'indennità pari al
valore attuale dell'area da
occuparsi con la nuova fabbrica,
diviso per il numero dei piani,
ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo
della quota a lui spettante.
Egli è inoltre tenuto a
ricostruire il lastrico solare
di cui tutti o parte dei
condomini avevano il diritto di
usare.
1128. Perimento totale o
parziale dell'edificio.
Se l'edificio perisce
interamente o per una parte che
rappresenti i tre quarti del suo
valore, ciascuno dei condomini
può richiedere la vendita
all'asta del suolo e dei
materiali, salvo che sia stato
diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una
parte minore, l'assemblea dei
condomini delibera [Oggetto]
[c.c. 1136] circa la
ricostruzione delle parti comuni
dell'edificio [Oggetto] [c.c.
1117], e ciascuno è tenuto a
concorrervi in proporzione dei
suoi diritti sulle parti stesse
[Oggetto] [c.c. 1104].
L'indennità corrisposta per
l'assicurazione [Oggetto] [c.c.
1882] relativa alle parti comuni
è destinata alla ricostruzione
di queste [Oggetto] [c.c. 1017,
1019, 1020, 2742].
Il condomino che non intende
partecipare alla ricostruzione
dell'edificio è tenuto a cedere
[Oggetto] [c.c. 2932] agli altri
condomini i suoi diritti, anche
sulle parti di sua esclusiva
proprietà, secondo la stima che
ne sarà fatta, salvo che non
preferisca cedere i diritti
stessi ad alcuni soltanto dei
condomini.
1129. Nomina e revoca
dell'amministratore.
Quando i condomini sono più di
quattro, l'assemblea nomina un
amministratore [Oggetto] [c.c.
1106, 1135, n. 1]. Se
l'assemblea non provvede, la
nomina è fatta dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di uno o
più condomini.
L'amministratore dura in carica
un anno e può essere revocato
[Oggetto] [c.c. 1131] in ogni
tempo dall'assemblea [Oggetto]
[c.c. 1131].
Può altresì essere revocato
dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino,
oltre che nel caso previsto
dall'ultimo comma dell'articolo
1131 , se per due anni non ha
reso il conto della sua gestione
[Oggetto] [c.c. 1130], ovvero se
vi sono fondati sospetti di
gravi irregolarità [Oggetto]
[c.c. 1105].
La nomina e la cessazione per
qualunque causa
dell'amministratore dall'ufficio
sono annotate in apposito
registro [Oggetto] [disp. att.
c.c. 64, 65].
1130. Attribuzioni
dell'amministratore.
L'amministratore deve [Oggetto]
[c.c. 1133]:
1) eseguire le deliberazioni
dell'assemblea dei condomini e
curare l'osservanza del
regolamento di condominio
[Oggetto] [c.c. 1135, 1138];
2) disciplinare l'uso delle cose
comuni [Oggetto] [c.c. 1117] e
la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo
che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini
[Oggetto] [c.c. 1123; disp. att.
c.c. 63];
3) riscuotere i contributi ed
erogare le spese occorrenti per
la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti
conservativi dei diritti
inerenti alle parti comuni
dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno,
deve rendere il conto della sua
gestione [Oggetto] [c.c. 1129,
1135, n. 3].
1131. Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni
stabilite dall'articolo
precedente o dei maggiori poteri
conferitigli dal regolamento di
condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la
rappresentanza [Oggetto] [c.c.
1132, 1133] dei partecipanti e
può agire in giudizio sia contro
i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio
per qualunque azione concernente
le parti comuni dell'edificio
[Oggetto] [c.c. 1117]; a lui
sono notificati i provvedimenti
dell'autorità amministrativa che
si riferiscono allo stesso
oggetto [Oggetto] [disp. att.
c.c. 65].
Qualora la citazione o il
provvedimento abbia un contenuto
che esorbita dalle attribuzioni
dell'amministratore [Oggetto]
[c.c. 1136], questi è tenuto a
darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie
a quest'obbligo può essere
revocato [Oggetto] [c.c. 1129]
ed è tenuto al risarcimento dei
danni.
1132. Dissenso dei condomini
rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei
condomini abbia deliberato di
promuovere una lite o di
resistere a una domanda
[Oggetto] [c.c. 1131, 1136] il
condomino dissenziente, con atto
notificato all'amministratore,
può separare la propria
responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il
caso di soccombenza. L'atto deve
essere notificato entro trenta
giorni da quello in cui il
condomino ha avuto notizia della
deliberazione.
Il condomino dissenziente ha
diritto di rivalsa per ciò che
abbia dovuto pagare alla parte
vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato
favorevole al condominio, il
condomino dissenziente che ne
abbia tratto vantaggio è tenuto
a concorrere nelle spese di
giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte
soccombente [Oggetto] [c.p.c.
90].
1133. Provvedimenti presi
dall'amministratore.
I provvedimenti presi
dall'amministratore nell'ambito
dei suoi poteri [Oggetto] [c.c.
1130, 1131] sono obbligatori per
i condomini. Contro i
provvedimenti
dell'amministratore è ammesso
ricorso all'assemblea, senza
pregiudizio del ricorso
all'autorità giudiziaria nei
casi e nel termine previsti
dall'articolo 1137 .
1134. Spese fatte dal
condomino.
Il condomino che ha fatto spese
per le cose comuni [Oggetto]
[c.c. 1117, 1123] senza
autorizzazione
dell'amministratore o
dell'assemblea non ha diritto al
rimborso, salvo che si tratti di
spesa urgente [Oggetto] [c.c.
1110, 1135].
1135. Attribuzioni
dell'assemblea dei condomini.
Oltre quanto è stabilito dagli
articoli precedenti, l'assemblea
dei condomini provvede [Oggetto]
[c.c. 1130, n. 1, 1136; disp.
att. c.c. 67]:
1) alla conferma
dell'amministratore e
all'eventuale sua retribuzione
[Oggetto] [c.c. 1129];
2) all'approvazione del
preventivo delle spese
occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i
condomini;
3) all'approvazione del
rendiconto annuale
dell'amministratore [Oggetto]
[c.c. 1130] e all'impiego del
residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione
straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può
ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che
rivestano carattere urgente, ma
in questo caso deve riferirne
nella prima assemblea [Oggetto]
[c.c. 1134].
1136. Costituzione
dell'assemblea e validità delle
deliberazioni.
L'assemblea è regolarmente
costituita con l'intervento di
tanti condomini che
rappresentino i due terzi del
valore dell'intero edificio e i
due terzi dei partecipanti al
condominio [Oggetto] [disp. att.
c.c. 67].
Sono valide le deliberazioni
approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può
deliberare per mancanza di
numero, l'assemblea di seconda
convocazione delibera in un
giorno successivo a quello della
prima e, in ogni caso, non oltre
dieci giorni dalla medesima; la
deliberazione è valida se
riporta un numero di voti che
rappresenti il terzo dei
partecipanti al condominio e
almeno un terzo del valore
dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono
la nomina e la revoca
dell'amministratore [Oggetto]
[c.c. 1129] o le liti attive e
passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo
[Oggetto] [c.c. 1131, 1132],
nonché le deliberazioni che
concernono la ricostruzione
dell'edificio [Oggetto] [c.c.
1128] o riparazioni
straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con
la maggioranza stabilita dal
secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per
oggetto le innovazioni previste
dal primo comma dell'articolo
1120 devono essere sempre
approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza
dei partecipanti al condominio e
i due terzi del valore
dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare,
se non consta che tutti i
condomini sono stati invitati
alla riunione.
Delle deliberazioni
dell'assemblea si redige
processo verbale da trascriversi
in un registro tenuto
dall'amministratore.
1137. Impugnazione delle
deliberazioni dell'assemblea.
Le deliberazioni prese
dall'assemblea a norma degli
articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i
condomini.
Contro le deliberazioni
contrarie alla legge o al
regolamento di condominio, ogni
condomino dissenziente può fare
ricorso all'autorità giudiziaria
[Oggetto] [c.c. 23, 2377], ma il
ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento,
salvo che la sospensione sia
ordinata dall'autorità stessa
[Oggetto] [c.c. 1107].
Il ricorso deve essere proposto,
sotto pena di decadenza
[Oggetto] [c.c. 2964], entro
trenta giorni, che decorrono
dalla data della deliberazione
per i dissenzienti e dalla data
di comunicazione per gli
assenti.
61. Qualora un edificio o un
gruppo di edifici appartenenti
per piani o porzioni di piano a
proprietari diversi si possa
dividere in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici
autonomi, il condominio può
essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte
possono costituirsi in
condominio separato [Oggetto]
[c.c. 1117, 1119].
Lo scioglimento è deliberato
dall'assemblea con la
maggioranza prescritta dal
secondo comma dell'articolo 1136
del codice , o è disposto
dall'autorità giudiziaria su
domanda di almeno un terzo dei
comproprietari di quella parte
dell'edificio della quale si
chiede la separazione.
62. La disposizione del primo
comma dell'articolo precedente
si applica anche se restano in
comune con gli originari
partecipanti alcune delle cose
indicate dall'articolo 1117 del
codice [Oggetto] [c.c. 1119].
Qualora la divisione non possa
attuarsi senza modificare lo
stato delle cose e occorrano
opere per la sistemazione
diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo
scioglimento del condominio deve
essere deliberato dall'assemblea
con la maggioranza prescritta
dal quinto comma dell'articolo
1136 del codice stesso.
63. Per la riscossione dei
contributi in base allo stato di
ripartizione approvato
dall'assemblea [Oggetto] [c.c.
1104], l'amministratore può
ottenere decreto d'ingiunzione
immediatamente esecutivo,
nonostante opposizione [Oggetto]
[c.c. 1123, 1130, n. 3; c.p.c.
642].
Chi subentra nei diritti di un
condomino è obbligato,
solidalmente con questo
[Oggetto] [c.c. 1292], al
pagamento dei contributi
relativi all'anno in corso e a
quello precedente.
In caso di mora nel pagamento
dei contributi [Oggetto] [c.c.
1219], che si sia protratta per
un semestre, l'amministratore,
se il regolamento di condominio
ne contiene l'autorizzazione,
può sospendere al condomino
moroso l'utilizzazione dei
servizi comuni che sono
suscettibili di godimento
separato.
64. Sulla revoca
dell'amministratore, nei casi
indicati dal terzo comma
dell'articolo 1129 e dall'ultimo
comma dell'articolo 1131 del
codice , il tribunale provvede
in camera di consiglio, con
decreto motivato, sentito
l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del
tribunale può essere proposto
reclamo alla corte d'appello nel
termine di dieci giorni dalla
notificazione.
65. Quando per qualsiasi causa
manca il legale rappresentante
dei condomini [Oggetto] [c.c.
1129, 1131], chi intende
iniziare o proseguire una lite
contro i partecipanti a un
condominio può richiedere la
nomina di un curatore speciale
ai sensi dell'articolo 80 del
codice di procedura civile.
Il curatore speciale deve senza
indugio convocare l'assemblea
dei condomini per avere
istruzioni sulla condotta della
lite.
66. L'assemblea, oltre che
annualmente in via ordinaria per
le deliberazioni indicate
dall'articolo 1135 del codice ,
può essere convocata in via
straordinaria
dall'amministratore quando
questi lo ritiene necessario o
quando ne è fatta richiesta da
almeno due condomini che
rappresentino un sesto del
valore dell'edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, i detti condomini
possono provvedere direttamente
alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore,
l'assemblea tanto ordinaria
quanto straordinaria può essere
convocata a iniziativa di
ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve
essere comunicato ai condomini
almeno cinque giorni prima della
data fissata per l'adunanza
[Oggetto] [disp. att. c.c. 67].
67. Ogni condomino può
intervenire all'assemblea anche
a mezzo di rappresentante
[Oggetto] [c.c. 1135; disp. att.
c.c. 66].
Qualora un piano o porzione di
piano dell'edificio appartenga
in proprietà indivisa a più
persone, queste hanno diritto a
un solo rappresentante
nell'assemblea che è designato
dai comproprietari interessati;
in mancanza provvede per
sorteggio il presidente
[Oggetto] [c.c. 1136].
L'usufruttuario di un piano o
porzione di piano dell'edificio
esercita il diritto di voto
negli affari che attengono
all'ordinaria amministrazione e
al semplice godimento delle cose
e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che
riguardano innovazioni,
ricostruzioni od opere di
manutenzione straordinaria delle
parti comuni dell'edificio il
diritto di voto spetta invece al
proprietario.
68. Per gli effetti indicati
dagli articoli 1123, 1124, 1126
e 1136 del codice , il
regolamento di condominio deve
precisare il valore
proporzionale di ciascun piano o
di ciascuna porzione di piano
spettante in proprietà esclusiva
ai singoli condomini [Oggetto]
[c.c. 1101].
I valori dei piani o delle
porzioni di piano, ragguagliati
a quello dell'intero edificio,
devono essere espressi in
millesimi in apposita tabella
allegata al regolamento di
condominio [Oggetto] [c.c.
1138].
Nell'accertamento dei valori
medesimi non si tiene conto del
canone locatizio, dei
miglioramenti e dello stato di
manutenzione di ciascun piano o
di ciascuna porzione di piano.
69. I valori proporzionali dei
vari piani o porzioni di piano
possono essere riveduti o
modificati, anche nell'interesse
di un solo condominio, nei
seguenti casi:
1) quando risulta che sono
conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate
condizioni di una parte
dell'edificio, in conseguenza
della sopraelevazione di nuovi
piani, di espropriazione
parziale o di innovazioni di
vasta portata, è notevolmente
alterato il rapporto originario
tra i valori dei singoli piani o
porzioni di piano [Oggetto]
[disp. att. c.c. 67].
70. Per le infrazioni al
regolamento di condominio può
essere stabilito, a titolo di
sanzione, il pagamento di una
somma fino a lire cento. La
somma è devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le
spese ordinarie.
71. Il registro indicato dal
quarto comma dell'articolo 1129
e dal terzo comma dell'articolo
1138 del codice è tenuto presso
l'associazione [professionale]
dei proprietari di fabbricati.