DLgs 9/11/1998 n. 427
Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la
tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare
l'articolo 41;
Vista la direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a
tempo parziale di beni immobili;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 22 maggio 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche
comunitarie, di grazia e giustizia e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "contratto": uno o più contratti della durata di
almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un
prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si
promette di costituire o trasferire, direttamente o
indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto
avente ad oggetto il godimento su uno o più beni
immobili, per un periodo determinato o determinabile
dell'anno non inferiore ad una settimana;
b) "venditore": la persona fisica o giuridica che,
nell'ambito della sua attività professionale,
costituisce, trasferisce o promette di costituire o di
trasferire il diritto oggetto del contratto; al
venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del
presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove
la costituzione, il trasferimento o la promessa di
trasferimento del diritto oggetto del contratto;
c) "acquirente": la persona fisica, che non agisce
nell'ambito della sua attività professionale, in favore
della quale si costituisce, si trasferisce o si promette
di costituire o di trasferire il diritto oggetto del
contratto;
d) "bene immobile": un immobile, o parte di esso, per
uso di abitazione anche turistico-ricettivo, su cui
verte il diritto oggetto del contratto.
2. Documento informativo.
1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona
che richiede informazioni sul bene immobile un documento
informativo in cui sono indicati con precisione i
seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione
della natura e delle condizioni di esercizio di tale
diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali
ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario,
quali occorre soddisfare;
b) l'identità ed il domicilio del venditore, con
specificazione della sua qualità giuridica, l'identità
ed il domicilio del proprietario;
c) se l'immobile è determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi
regionali che regolano l'uso dell'immobile con
destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all'estero, gli estremi degli atti che
garantiscano la loro conformità alle prescrizioni
vigenti in materia;
d) se l'immobile è in costruzione:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi
regionali che regolano l'uso dell'immobile con
destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili
situati all'estero, gli estremi degli atti che
garantiscano la loro conformità alle prescrizioni
vigenti in materia nonché lo stato di avanzamento dei
lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la
quale è prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai
servizi, quali il collegamento alla rete di
distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le
garanzie relative al rimborso dei pagamenti già
effettuati e le modalità di applicazione di queste
garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà
accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di
rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà
accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative
condizioni di utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e
riparazione dell'immobile, nonché in materia di
amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo che l'acquirente dovrà versare per
l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima
dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per
l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e
la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi
all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente,
delle tasse e imposte, delle spese amministrative
accessorie per la gestione, la manutenzione e la
riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione
del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal
contratto con l'indicazione degli elementi
identificativi della persona alla quale deve essere
comunicato il recesso stesso, precisando le modalità
della comunicazione e l'importo delle spese che
l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare;
informazioni circa le modalità per risolvere il
contratto di concessione di credito connesso al
contratto, in caso di recesso;
l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
quando il venditore offre al pubblico un diritto che
attribuisce il godimento su uno o più beni immobili
sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di
comunicazione. In questo caso il documento informativo
deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili
oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli
elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le
stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla
sua volontà; in tal caso le modifiche devono essere
comunicate alla parte interessata prima della
conclusione del contratto ed inserite nello stesso.
Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le
parti possono accordarsi per modificare il documento
stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto
nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in
cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di
quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello
Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si
tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. Requisiti del contratto.
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena
di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e
tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato
membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di
quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello
Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti di
lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a i), i
seguenti ulteriori elementi:
a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
b) il periodo di tempo durante il quale può essere
esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a
partire dalla quale l'acquirente può esercitare tale
diritto;
c) la previsione di una clausola in cui si afferma che
l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri,
obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel
contratto;
d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di
scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del
contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema
di scambio ovvero di vendita sia organizzato dal
venditore o da un terzo da questi designato nel
contratto;
e) la data ed il luogo in cui il contratto è firmato da
ciascuna delle parti.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la
traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro
in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di
una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
4. Obblighi specifici del venditore.
1. Il venditore utilizza il termine "multiproprietà" nel
documento informativo, nel contratto e nella pubblicità
commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il
diritto oggetto del contratto è un diritto reale.
2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile
deve fare riferimento alla possibilità di ottenere il
documento informativo, indicando il luogo in cui lo
stesso viene consegnato.
5. Diritto di recesso.
1. Entro dieci giorni dalla conclusione del contratto
l'acquirente può recedere dallo stesso senza indicare le
ragioni del recesso. In tale caso l'acquirente non è
tenuto a pagare alcuna penalità e deve rimborsare al
venditore solo le spese sostenute e documentate per la
conclusione del contratto e di cui è fatta menzione
nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti
da espletare tassativamente prima dello scadere del
periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), n.
1), h), i), ed all'articolo 3, comma 2, lettere b) e d),
e non contiene la data di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera e), l'acquirente può recedere dallo stesso entro
tre mesi dalla conclusione. In tale caso l'acquirente
non è tenuto ad alcuna penalità né ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto
sono comunicati gli elementi di cui al comma 2,
l'acquirente può esercitare il diritto di recesso alle
condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci
giorni decorre dalla data di ricezione della
comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di
cui al comma 2 ed il venditore non effettua la
comunicazione di cui al comma 3, l'acquirente può
esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui
al comma 1, ed il termine di dieci giorni decorre dal
giorno successivo alla scadenza dei tre mesi dalla
conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone
comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in
mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere
sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine previsto. Essa può essere inviata,
entro lo stesso termine, anche mediante telegramma,
telex e fac-simile, a condizione che sia confermata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le
48 ore successive.
6. Divieto di acconti.
1. é fatto divieto al venditore di esigere o ricevere
dall'acquirente il versamento di somme di danaro a
titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla
scadenza dei termini concessi per l'esercizio del
diritto di recesso di cui all'articolo 5.
7. Obbligo della fidejussione.
1. Il venditore è obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei
lavori di costruzione del bene immobile. Della
fidejussione deve farsi menzione nel contratto, a pena
di nullità.
2. La garanzia di cui al comma 1 non può imporre
all'acquirente la preventiva escussione del venditore.
8. Risoluzione del contratto di concessione di
credito.
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal
venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi
ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il
pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve
di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora
l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai
sensi dell'articolo 5.
9. Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti.
1. Sono nulli le clausole contrattuali o i patti
aggiunti di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti
dal presente decreto legislativo o di limitazione delle
responsabilità previste a carico del venditore.
10. Competenza territoriale inderogabile.
1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del
presente decreto legislativo la competenza territoriale
inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di
domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio
dello Stato.
11. Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione
di legge straniera.
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto
una legislazione diversa da quella italiana,
all'acquirente devono comunque essere riconosciute le
condizioni di tutela previste dal presente decreto
legislativo allorquando l'immobile oggetto del contratto
sia situato nel territorio dello Stato.
12. Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore
che contravviene alle norme di cui agli articoli 2,
comma 1, lettere d), n. 2) e n. 3, e), f), g), 3, comma
3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dall'esercizio dell'attività da
quindici giorni a tre mesi al venditore che abbia
commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di
cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e
dell'applicazione della sanzione si applica l'articolo
11, comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50.
13. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore
sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.