Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorità giudiziaria.
1. Classificazione dei compensi.
I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si
distinguono in onorari e indennità.
Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al
tempo.
2. Onorari fissi e variabili.
La misura degli onorari fissi e di quelli variabili "
stabilita con tabelle redatte con riferimento alle
tariffe professionali, eventualmente concernenti materie
analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica
dell'incarico e approvate con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la determinazione degli onorari variabili, il
giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine
e della completezza e del pregio della prestazione
fornita.
Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento
motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine
inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario,
gli onorari fissi e quelli variabili possono essere
aumentati fino al venti per cento.
3. Applicazione analogica degli onorari fissi e
variabili.
Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche
per le prestazioni analoghe a quelle espressamente
previste nelle tabelle.
4. Onorari commisurati al tempo.
Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le
quali non sia applicabile l'articolo precedente gli
onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono
determinati in base alle vacazioni.
La vacazione " di due ore. L'onorario per la prima
vacazione " di L. 10.000 e per ciascuna delle successive
" di L. 5.000.
L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato
quando per il compimento delle operazioni " fissato un
termine non superiore a cinque giorni; può essere
aumentato fino alla metà quando " fissato un termine non
superiore a quindici giorni.
L'onorario per la vacazione non si divide che per metà;
trascorsa un'ora e un quarto " dovuto interamente.
Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al
giorno per ciascun incarico.
Questa limitazione non si applica agli incarichi che
vengono espletati alla presenza dell'autorità
giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti
e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato " tenuto,
sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il
numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso
riferimento al numero delle ore che siano state
strettamente necessarie per l'espletamento
dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato
per il deposito della relazione o traduzione.
5. Aumento degli onorari.
Per le prestazioni di eccezionale importanza,
complessità e difficoltà gli onorari possono essere
aumentati fino al doppio.
6. Incarichi collegiali.
Quando l'incarico " stato commesso collegialmente a più
periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il
compenso globale " determinato sulla base di quello
spettante ad un solo perito o consulente tecnico
aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli
altri componenti il collegio, salvo che l'autorità
giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati
dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico
affidatogli.
7. Spese.
I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono
presentare una nota specifica delle spese sostenute per
l'adempimento dell'incarico ed allegare la
corrispondente documentazione.
Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal
rimborso quelle non necessarie.
Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati
autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di
altri prestatori d'opera per attività strumentale
rispetto ai quesiti posti per l'incarico, la relativa
spesa " determinata gradatamente, secondo i criteri
stabiliti nella presente legge alla stregua delle
tariffe vigenti o degli usi locali.
Quando le prestazioni di carattere intellettuale o
tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto
all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il
giudice conferisce allo stesso specifico incarico.
8. Durata dell'incarico.
Qualora l'attività demandata al perito, al consulente
tecnico, al traduttore o all'interprete non sia
completata entro il termine originariamente stabilito
ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e
allo stesso non imputabili, la determinazione delle
vacazioni " fatta senza tener conto del periodo
successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono
ridotti di un quarto.
Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel
codice di procedura penale e nel codice di procedura
civile.
9. Indennità.
Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al
traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba
trasferirsi fuori della propria residenza si applica la
legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito,
consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di
titolo di studio universitario o equivalente al
dirigente superiore, e tutti gli altri al primo
dirigente. é fatta salva la maggiore indennità
eventualmente spettante al perito, consulente,
traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.
Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa
documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di
prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo
regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.
Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi
straordinari di trasporto sono rimborsate solo se
preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e
documentate.
10. Adeguamento periodico degli onorari.
Ogni tre anni, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà
essere adeguata la misura degli onorari di cui agli
articoli 2 e 4 in relazione alla variazione accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel
triennio precedente.
11. Liquidazione dei compensi ed opposizione.
La liquidazione dei compensi al perito, al consulente
tecnico, all'interprete e al traduttore " fatta con
decreto motivato del giudice o del pubblico ministero
che lo ha nominato.
La liquidazione " comunicata al perito, al consulente
tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.
Nel procedimento penale la comunicazione avviene
mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria;
il decreto di liquidazione emesso dal pretore " altresì
trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.
Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione
costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei
confronti della parte a carico della quale " posto il
pagamento.
Avverso il decreto di liquidazione il perito, il
consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il
pubblico ministero e le parti private interessate
possono proporre ricorso entro venti giorni
dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla
corte d'appello alla quale appartiene il giudice o
presso cui esercita le sue funzioni il pubblico
ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore
che ha emesso il decreto.
Il procedimento " regolato dall'articolo 29 della legge
13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su
istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi,
può con ordinanza non impugnabile sospendere
l'esecuzione provvisoria del decreto.
Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al
pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o
all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i
documenti e le informazioni necessari ai fini della
decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto
istruttorio.
12. Determinazione provvisoria degli onorari.
Fino a che non siano emanati i decreti previsti
dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti
tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in
base alle vacazioni di cui all'articolo 4.
13. Abrogazioni.
é abrogata la legge 1û dicembre 1956, n. 1426; sono
altresì abrogati l'articolo 23 del regio decreto 28
maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, nonché tutte le altre
disposizioni incompatibili con la presente legge.
14. Onere finanziario.
Al maggior onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in L. 5.742.000.000 per l'anno
1980, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla
nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".
Il Ministro del tesoro " autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.