Normativa
 
Decreto ingiuntivo, Convalida di sfratto, Codice di Procedura Civile art. 633-669
 

CODICE DI PROCEDURA CIVILE art. 633-669

LIBRO QUARTO DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

 

TITOLO I

DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo I

Del procedimento d'ingiunzione

 

633. Condizioni di ammissibilità.

Su domanda [Oggetto] [c.p.c. 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [Oggetto] [c.p.c. 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [Oggetto] [c.p.c. 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [Oggetto] [c.p.c. 658] o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta [Oggetto] [c.c. 2699; c.p.c. 635];

2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori , cancellieri, ufficiali giudiziari [Oggetto] [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione [Oggetto] [c.c. 1359].

L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana [Oggetto] [c.p.c. 142].

634. Prova scritta.

Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [Oggetto] [c.c. 1988, 2702] e i telegrammi [Oggetto] [c.c. 2705], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale [Oggetto] [c.c. 2195] anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile [Oggetto] [c.c. 2214-2220], purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture [Oggetto] [c.c. 2709, 2710].

635. Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti.

636. Parcella delle spese e prestazioni.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633 , la domanda [Oggetto] [c.p.c. 638] deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640 , deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

637. Giudice competente.

Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

638. Forma della domanda e deposito.

La domanda d'ingiunzione [Oggetto] [c.p.c. 614, 636] si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125 , l'indicazione delle prove che si producono [Oggetto] [c.p.c. 633]. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [Oggetto] [c.p.c. 82, 86, 413, 436, 462], la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito [Oggetto] [c.p.c. 637].

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641 .

639. Ricorso per consegna di cose fungibili.

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili [Oggetto] [c.p.c. 633], il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

640. Rigetto della domanda.

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria.

641. Accoglimento della domanda.

Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633 , il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni [Oggetto] [c.p.c. 642], con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione [Oggetto] [c.p.c. 647, 650] a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata [Oggetto] [c.p.c. 483].

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. [Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta, né maggiore di centoventi giorni].

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento [Oggetto] [c.p.c. 666].

642. Esecuzione provvisoria.

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa , o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato [Oggetto] [c.c. 2699], il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione [Oggetto] [c.p.c. 645, 646, 651].

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione [Oggetto] [c.p.c. 119, 478, 646] (4).

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.

643. Notificazione del decreto.

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati [Oggetto] [c.p.c. 644] per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.

644. Mancata notificazione del decreto.

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione [Oggetto] [c.p.c. 643] non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, [escluse le province libiche], e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

645. Opposizione.

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [Oggetto] [c.p.c. 641] con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638 . Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione [Oggetto] [c.p.c. 163, 163-bis, 165, 166, 311, 319, 359, 646, 647] sono ridotti a metà.

646. Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro.

Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti dai rapporti individuali di lavoro [Oggetto] [c.p.c. 429, 432], entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tal caso il termine per la comparizione [Oggetto] [c.p.c. 163, 163-bis, 645] in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto [Oggetto] [c.p.c. 642]. Il giudice provvede con decreto [Oggetto] [c.p.c. 135] che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.

647. Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente.

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650 e la cauzione eventualmente prestata [Oggetto] [c.p.c. 642] è liberata.

648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.

Il giudice istruttore, se l'opposizione [Oggetto] [c.p.c. 645] non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile [Oggetto] [c.p.c. 177], l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione [Oggetto] [c.p.c. 119] per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

649. Sospensione dell'esecuzione provvisoria.

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile [Oggetto] [c.p.c. 177], sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.

651. Deposito per il caso di soccombenza.

[L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell'articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte davanti al tribunale o alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione [Oggetto] [c.p.c. 364, 369, 381].

652. Conciliazione.

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile [Oggetto] [c.p.c. 177], dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto [Oggetto] [c.p.c. 642, 647, 648], oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti [Oggetto] [c.p.c. 653] e dell'ipoteca iscritta [Oggetto] [c.p.c. 655], fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari [Oggetto] [c.c. 2872, 2874].

653. Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione.

Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato [Oggetto] [c.p.c. 324] o provvisoriamente esecutiva [Oggetto] [c.p.c. 272], oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo [Oggetto] [c.p.c. 306-310], il decreto, che non ne sia già munito [Oggetto] [c.p.c. 642, 647, 648], acquista efficacia esecutiva [Oggetto] [c.p.c. 474, 655].

Se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta [Oggetto] [c.p.c. 652].

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.

654. Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione.

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione [Oggetto] [c.p.c. 643].

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo [Oggetto] [c.p.c. 479]: ma nel precetto [Oggetto] [c.p.c. 480] deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula [Oggetto] [c.p.c. 474, 475].

655. Iscrizione d'ipoteca.

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648 , e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione [Oggetto] [c.p.c. 653] costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale [Oggetto] [c.c. 2818, 2836].

656. Impugnazioni.

Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 , può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404 secondo comma.

 

Capo II

Del procedimento per convalida di sfratto

 

657. Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione.

Il locatore o il concedente può intimare [Oggetto] [c.p.c. 660] al conduttore [Oggetto] [c.c. 1571], all'affittuario coltivatore diretto [Oggetto] [c.c. 1647], al mezzadro [Oggetto] [c.c. 2141] o al colono [Oggetto] [c.c. 2164] licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione [Oggetto] [c.p.c. 661] per la convalida [Oggetto] [c.p.c. 662, 663], rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali [Oggetto] [c.c. 1574, 1596, 2923].

Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione [Oggetto] [c.c. 1596, 1597, 1603, 1612, 1613, 1630].

658. Intimazione di sfratto per morosità.

Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze [Oggetto] [c.c. 1587; c.p.c. 633], e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti.

Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell'articolo 69 la somma che è disposto ad accettare in sostituzione.

659. Rapporto di locazione d'opera.

Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d'opera [Oggetto] [c.c. 2094, 2222], l'intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa [Oggetto] [c.c. 2118; c.p.c. 429].

660. Forma dell'intimazione.

Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto [Oggetto] [c.p.c. 141].

Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza [Oggetto] [c.c. 43] o eleggere domicilio [Oggetto] [c.c. 47] nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125 , in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163 , terzo comma, numero 7), deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663.

Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza .

Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato.

Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione [Oggetto] [c.p.c. 139].

661. Giudice competente.

Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata.

662. Mancata comparizione del locatore.

Gli effetti dell'intimazione cessano, se il locatore non comparisce all'udienza fissata nell'atto di citazione [Oggetto] [c.p.c. 310].

663. Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato.

Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione [Oggetto] [c.p.c. 657] l'apposizione su di essa della formula esecutiva [Oggetto] [c.p.c. 475]; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data della opposizione.

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone [Oggetto] [c.p.c. 678], la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione [Oggetto] [c.p.c. 119, 478; disp. att. 1941 c.p.c. 86].

664. Pagamento di canoni.

Nel caso previsto nell'articolo 658 , il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione.

Il decreto è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto è immediatamente esecutivo [Oggetto] [c.p.c. 474], ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente [Oggetto] [c.p.c. 645]. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto [Oggetto] [c.c. 1453].

665. Opposizione, provvedimenti del giudice.

Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta [Oggetto] [c.c. 2699], il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile [Oggetto] [c.p.c. 177] di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

L'ordinanza è immediatamente esecutiva [Oggetto] [c.p.c. 474], ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese [Oggetto] [c.p.c. 119, 478; disp. att. 1941 c.p.c. 86].

666. Contestazione sull'ammontare dei canoni.

Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658 , pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni [Oggetto] [c.p.c. 641].

667. Mutamento del rito.

Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 , il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.

668. Opposizione dopo la convalida.

Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato [Oggetto] [c.p.c. 663], questi può farvi opposizione [Oggetto] [c.p.c. 665] provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione [Oggetto] [c.p.c. 491], l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata.

L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili.

L'opposizione non sospende il processo esecutivo [Oggetto] [c.p.c. 623-628], ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente [Oggetto] [c.p.c. 119].

669. Giudizio separato per il pagamento di canoni.

Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi