CODICE
DI
PROCEDURA
CIVILE
art.
633-669
LIBRO
QUARTO
DEI
PROCEDIMENTI
SPECIALI
TITOLO I
DEI
PROCEDIMENTI
SOMMARI
Capo
I
Del
procedimento
d'ingiunzione
633.
Condizioni
di
ammissibilità.
Su
domanda
[Oggetto]
[c.p.c.
638] di
chi è
creditore
di una
somma
liquida
di
danaro o
di una
determinata
quantità
di cose
fungibili
[Oggetto]
[c.p.c.
639], o
di chi
ha
diritto
alla
consegna
di una
cosa
mobile
determinata,
il
giudice
competente
[Oggetto]
[c.p.c.
637]
pronuncia
ingiunzione
di
pagamento
[Oggetto]
[c.p.c.
658] o
di
consegna:
1. se
del
diritto
fatto
valere
si dà
prova
scritta
[Oggetto]
[c.c.
2699;
c.p.c.
635];
2. se il
credito
riguarda
onorari
per
prestazioni
giudiziali
o
stragiudiziali
o
rimborso
di spese
fatte da
avvocati,
procuratori
,
cancellieri,
ufficiali
giudiziari
[Oggetto]
[c.p.c.
91] o da
chiunque
altro ha
prestato
la sua
opera in
occasione
di un
processo;
3. se il
credito
riguarda
onorari,
diritti
o
rimborsi
spettanti
ai notai
a norma
della
loro
legge
professionale,
oppure
ad altri
esercenti
una
libera
professione
o arte,
per la
quale
esiste
una
tariffa
legalmente
approvata.
L'ingiunzione
può
essere
pronunciata
anche se
il
diritto
dipende
da una
controprestazione
o da una
condizione,
purché
il
ricorrente
offra
elementi
atti a
far
presumere
l'adempimento
della
controprestazione
o
l'avveramento
della
condizione
[Oggetto]
[c.c.
1359].
L'ingiunzione
non può
essere
pronunciata
se la
notificazione
all'intimato
di cui
all'articolo
643 deve
avvenire
fuori
della
Repubblica
o dei
territori
soggetti
alla
sovranità
italiana
[Oggetto]
[c.p.c.
142].
634.
Prova
scritta.
Sono
prove
scritte
idonee a
norma
del n. 1
dell'articolo
precedente
le
polizze
e
promesse
unilaterali
per
scrittura
privata
[Oggetto]
[c.c.
1988,
2702] e
i
telegrammi
[Oggetto]
[c.c.
2705],
anche se
mancanti
dei
requisiti
prescritti
dal
codice
civile.
Per i
crediti
relativi
a
somministrazioni
di merci
e di
danaro
nonché
per
prestazioni
di
servizi
fatte da
imprenditori
che
esercitano
una
attività
commerciale
[Oggetto]
[c.c.
2195]
anche a
persone
che non
esercitano
tale
attività,
sono
altresì
prove
scritte
idonee
gli
estratti
autentici
delle
scritture
contabili
di cui
agli
articoli
2214 e
seguenti
del
codice
civile
[Oggetto]
[c.c.
2214-2220],
purché
bollate
e
vidimate
nelle
forme di
legge e
regolarmente
tenute,
nonché
gli
estratti
autentici
delle
scritture
contabili
prescritte
dalle
leggi
tributarie,
quando
siano
tenute
con
l'osservanza
delle
norme
stabilite
per tali
scritture
[Oggetto]
[c.c.
2709,
2710].
635.
Prova
scritta
per i
crediti
dello
Stato e
degli
enti
pubblici.
Per i
crediti
dello
Stato, o
di enti
o
istituti
soggetti
a tutela
o
vigilanza
dello
Stato,
sono
prove
idonee
anche i
libri o
registri
della
pubblica
amministrazione,
quando
un
funzionario
all'uopo
autorizzato
o un
notaio
ne
attesta
la
regolare
tenuta a
norma
delle
leggi e
dei
regolamenti.
Restano
salve le
disposizioni
delle
leggi
sulla
riscossione
delle
entrate
patrimoniali
dello
Stato e
degli
enti o
istituti
sopra
indicati.
Per i
crediti
derivanti
da
omesso
versamento
agli
enti di
previdenza
e di
assistenza
dei
contributi
relativi
ai
rapporti
indicati
nell'articolo
459,
sono
altresì
prove
idonee
gli
accertamenti
eseguiti
dall'ispettorato
del
lavoro e
dai
funzionari
degli
enti.
636.
Parcella
delle
spese e
prestazioni.
Nei casi
previsti
nei nn.
2 e 3
dell'articolo
633 , la
domanda
[Oggetto]
[c.p.c.
638]
deve
essere
accompagnata
dalla
parcella
delle
spese e
prestazioni,
munita
della
sottoscrizione
del
ricorrente
e
corredata
dal
parere
della
competente
associazione
professionale.
Il
parere
non
occorre
se
l'ammontare
delle
spese e
delle
prestazioni
è
determinato
in base
a
tariffe
obbligatorie.
Il
giudice,
se non
rigetta
il
ricorso
a norma
dell'articolo
640 ,
deve
attenersi
al
parere
nei
limiti
della
somma
domandata,
salva la
correzione
degli
errori
materiali.
637.
Giudice
competente.
Per
l'ingiunzione
è
competente
il
giudice
di pace
o, in
composizione
monocratica,
il
tribunale
che
sarebbe
competente
per la
domanda
proposta
in via
ordinaria.
Per i
crediti
previsti
nel n. 2
dell'articolo
633 è
competente
anche
l'ufficio
giudiziario
che ha
deciso
la causa
alla
quale il
credito
si
riferisce.
Gli
avvocati
o i
notai
possono
altresì
proporre
domanda
d'ingiunzione
contro i
propri
clienti
al
giudice
competente
per
valore
del
luogo
ove ha
sede il
consiglio
dell'ordine
al cui
albo
sono
iscritti
o il
consiglio
notarile
dal
quale
dipendono.
638.
Forma
della
domanda
e
deposito.
La
domanda
d'ingiunzione
[Oggetto]
[c.p.c.
614,
636] si
propone
con
ricorso
contenente,
oltre i
requisiti
indicati
nell'articolo
125 ,
l'indicazione
delle
prove
che si
producono
[Oggetto]
[c.p.c.
633]. Il
ricorso
deve
contenere
altresì
l'indicazione
del
procuratore
del
ricorrente
oppure,
quando è
ammessa
la
costituzione
di
persona
[Oggetto]
[c.p.c.
82, 86,
413,
436,
462], la
dichiarazione
di
residenza
o
l'elezione
di
domicilio
nel
comune
dove ha
sede il
giudice
adito
[Oggetto]
[c.p.c.
637].
Se manca
l'indicazione
del
procuratore
oppure
la
dichiarazione
di
residenza
o la
elezione
di
domicilio,
le
notificazioni
al
ricorrente
possono
essere
fatte
presso
la
cancelleria.
Il
ricorso
è
depositato
in
cancelleria
insieme
con i
documenti
che si
allegano;
questi
non
possono
essere
ritirati
fino
alla
scadenza
del
termine
stabilito
nel
decreto
d'ingiunzione
a norma
dell'articolo
641 .
639.
Ricorso
per
consegna
di cose
fungibili.
Quando
la
domanda
riguarda
la
consegna
di una
determinata
quantità
di cose
fungibili
[Oggetto]
[c.p.c.
633], il
ricorrente
deve
dichiarare
la somma
di
danaro
che è
disposto
ad
accettare
in
mancanza
della
prestazione
in
natura,
a
definitiva
liberazione
dell'altra
parte.
Il
giudice,
se
ritiene
la somma
dichiarata
non
proporzionata,
prima di
pronunciare
sulla
domanda
può
invitare
il
ricorrente
a
produrre
un
certificato
della
camera
di
commercio,
industria,
artigianato
e
agricoltura.
640.
Rigetto
della
domanda.
Il
giudice,
se
ritiene
insufficientemente
giustificata
la
domanda,
dispone
che il
cancelliere
ne dia
notizia
al
ricorrente,
invitandolo
a
provvedere
alla
prova.
Se il
ricorrente
non
risponde
all'invito
o non
ritira
il
ricorso
oppure
se la
domanda
non è
accoglibile,
il
giudice
la
rigetta
con
decreto
motivato.
Tale
decreto
non
pregiudica
la
riproposizione
della
domanda
anche in
via
ordinaria.
641.
Accoglimento
della
domanda.
Se
esistono
le
condizioni
previste
nell'articolo
633 , il
giudice,
con
decreto
motivato,
ingiunge
all'altra
parte di
pagare
la somma
o di
consegnare
la cosa
o la
quantità
di cose
chieste
o invece
di
queste
la somma
di cui
all'articolo
639 nel
termine
di
quaranta
giorni
[Oggetto]
[c.p.c.
642],
con
l'espresso
avvertimento
che
nello
stesso
termine
può
essere
fatta
opposizione
[Oggetto]
[c.p.c.
647,
650] a
norma
degli
articoli
seguenti
e che,
in
mancanza
di
opposizione,
si
procederà
a
esecuzione
forzata
[Oggetto]
[c.p.c.
483].
Quando
concorrono
giusti
motivi,
il
termine
può
essere
ridotto
sino a
dieci
giorni
oppure
aumentato
a
sessanta.
[Se
l'intimato
risiede
nelle
province
libiche
o in
territori
soggetti
alla
sovranità
italiana,
il
termine
non può
essere
minore
di
trenta,
né
maggiore
di
centoventi
giorni].
Nel
decreto,
eccetto
per
quello
emesso
sulla
base di
titoli
che
hanno
già
efficacia
esecutiva
secondo
le
vigenti
disposizioni,
il
giudice
liquida
le spese
e le
competenze
e ne
ingiunge
il
pagamento
[Oggetto]
[c.p.c.
666].
642.
Esecuzione
provvisoria.
Se il
credito
è
fondato
su
cambiale,
assegno
bancario,
assegno
circolare,
certificato
di
liquidazione
di borsa
, o su
atto
ricevuto
da
notaio o
da altro
pubblico
ufficiale
autorizzato
[Oggetto]
[c.c.
2699],
il
giudice,
su
istanza
del
ricorrente,
ingiunge
al
debitore
di
pagare o
consegnare
senza
dilazione,
autorizzando
in
mancanza
l'esecuzione
provvisoria
del
decreto
e
fissando
il
termine
ai soli
effetti
dell'opposizione
[Oggetto]
[c.p.c.
645,
646,
651].
L'esecuzione
provvisoria
può
essere
concessa
anche se
vi è
pericolo
di grave
pregiudizio
nel
ritardo,
ma il
giudice
può
imporre
al
ricorrente
una
cauzione
[Oggetto]
[c.p.c.
119,
478,
646]
(4).
In tali
casi il
giudice
può
anche
autorizzare
l'esecuzione
senza
l'osservanza
del
termine
di cui
all'articolo
482.
643.
Notificazione
del
decreto.
L'originale
del
ricorso
e del
decreto
rimane
depositato
in
cancelleria.
Il
ricorso
e il
decreto
sono
notificati
[Oggetto]
[c.p.c.
644] per
copia
autentica
a norma
degli
articoli
137 e
seguenti.
La
notificazione
determina
la
pendenza
della
lite.
644.
Mancata
notificazione
del
decreto.
Il
decreto
d'ingiunzione
diventa
inefficace
qualora
la
notificazione
[Oggetto]
[c.p.c.
643] non
sia
eseguita
nel
termine
di
sessanta
giorni
dalla
pronuncia,
se deve
avvenire
nel
territorio
della
Repubblica,
[escluse
le
province
libiche],
e di
novanta
giorni
negli
altri
casi; ma
la
domanda
può
essere
riproposta.
645.
Opposizione.
L'opposizione
si
propone
davanti
all'ufficio
giudiziario
al quale
appartiene
il
giudice
che ha
emesso
il
decreto
[Oggetto]
[c.p.c.
641] con
atto di
citazione
notificato
al
ricorrente
nei
luoghi
di cui
all'articolo
638 .
Contemporaneamente
l'ufficiale
giudiziario
deve
notificare
avviso
dell'opposizione
al
cancelliere
affinché
ne
prenda
nota
sull'originale
del
decreto.
In
seguito
all'opposizione
il
giudizio
si
svolge
secondo
le norme
del
procedimento
ordinario
davanti
al
giudice
adito;
ma i
termini
di
comparizione
[Oggetto]
[c.p.c.
163,
163-bis,
165,
166,
311,
319,
359,
646,
647]
sono
ridotti
a metà.
646.
Opposizione
ai
decreti
riguardanti
crediti
di
lavoro.
Quando
il
decreto
è stato
pronunciato
per
crediti
dipendenti
dai
rapporti
individuali
di
lavoro
[Oggetto]
[c.p.c.
429,
432],
entro
cinque
giorni
dalla
notificazione
l'atto
di
opposizione
deve
essere
denunciato
a norma
dell'art.
430
all'associazione
sindacale
legalmente
riconosciuta
alla
quale
appartiene
l'opponente.
In tal
caso il
termine
per la
comparizione
[Oggetto]
[c.p.c.
163,
163-bis,
645] in
giudizio
decorre
dalla
scadenza
del
ventesimo
giorno
successivo
a quello
della
notificazione
dell'opposizione.
Durante
il corso
del
termine,
stabilito
per il
tentativo
di
conciliazione,
l'opponente
può
chiedere
con
ricorso
al
giudice
la
sospensione
dell'esecuzione
provvisoria
del
decreto
[Oggetto]
[c.p.c.
642]. Il
giudice
provvede
con
decreto
[Oggetto]
[c.p.c.
135]
che, in
caso di
accoglimento
dell'istanza,
deve
essere
notificato
alla
controparte.
647.
Esecutorietà
per
mancata
opposizione
o per
mancata
attività
dell'opponente.
Se non è
stata
fatta
opposizione
nel
termine
stabilito,
oppure
l'opponente
non si è
costituito,
il
giudice
che ha
pronunciato
il
decreto,
su
istanza
anche
verbale
del
ricorrente,
lo
dichiara
esecutivo.
Nel
primo
caso il
giudice
deve
ordinare
che sia
rinnovata
la
notificazione,
quando
risulta
o appare
probabile
che
l'intimato
non
abbia
avuto
conoscenza
del
decreto.
Quando
il
decreto
è stato
dichiarato
esecutivo
a norma
del
presente
articolo,
l'opposizione
non può
essere
più
proposta
né
proseguita,
salvo il
disposto
dell'articolo
650 e la
cauzione
eventualmente
prestata
[Oggetto]
[c.p.c.
642] è
liberata.
648.
Esecuzione
provvisoria
in
pendenza
di
opposizione.
Il
giudice
istruttore,
se
l'opposizione
[Oggetto]
[c.p.c.
645] non
è
fondata
su prova
scritta
o di
pronta
soluzione,
può
concedere,
con
ordinanza
non
impugnabile
[Oggetto]
[c.p.c.
177],
l'esecuzione
provvisoria
del
decreto,
qualora
non sia
già
stata
concessa
a norma
dell'articolo
642.
Deve in
ogni
caso
concederla,
se la
parte
che l'ha
chiesta
offre
cauzione
[Oggetto]
[c.p.c.
119] per
l'ammontare
delle
eventuali
restituzioni,
spese e
danni.
649.
Sospensione
dell'esecuzione
provvisoria.
Il
giudice
istruttore,
su
istanza
dell'opponente,
quando
ricorrono
gravi
motivi,
può, con
ordinanza
non
impugnabile
[Oggetto]
[c.p.c.
177],
sospendere
l'esecuzione
provvisoria
del
decreto
concesso
a norma
dell'articolo
642.
651.
Deposito
per il
caso di
soccombenza.
[L'opposizione
di cui
all'articolo
precedente
e quella
contro
il
decreto
pronunciato
nei casi
previsti
nell'articolo
642
primo
comma,
debbono
essere
precedute
dal
deposito
di lire
cinquecento,
se
proposte
davanti
al
conciliatore
o al
pretore,
di lire
mille,
se
proposte
davanti
al
tribunale
o alla
corte
d'appello.
A tale
deposito
si
applicano
le norme
relative
al
deposito
per il
ricorso
per
cassazione
[Oggetto]
[c.p.c.
364,
369,
381].
652.
Conciliazione.
Se nel
giudizio
di
opposizione
le parti
si
conciliano,
il
giudice,
con
ordinanza
non
impugnabile
[Oggetto]
[c.p.c.
177],
dichiara
o
conferma
l'esecutorietà
del
decreto
[Oggetto]
[c.p.c.
642,
647,
648],
oppure
riduce
la somma
o la
quantità
a quella
stabilita
dalle
parti.
In
quest'ultimo
caso,
rimane
ferma la
validità
degli
atti
esecutivi
compiuti
[Oggetto]
[c.p.c.
653] e
dell'ipoteca
iscritta
[Oggetto]
[c.p.c.
655],
fino a
concorrenza
della
somma o
quantità
ridotta.
Della
riduzione
deve
effettuarsi
apposita
annotazione
nei
registri
immobiliari
[Oggetto]
[c.c.
2872,
2874].
653.
Rigetto
o
accoglimento
parziale
dell'opposizione.
Se
l'opposizione
è
rigettata
con
sentenza
passata
in
giudicato
[Oggetto]
[c.p.c.
324] o
provvisoriamente
esecutiva
[Oggetto]
[c.p.c.
272],
oppure è
dichiarata
con
ordinanza
l'estinzione
del
processo
[Oggetto]
[c.p.c.
306-310],
il
decreto,
che non
ne sia
già
munito
[Oggetto]
[c.p.c.
642,
647,
648],
acquista
efficacia
esecutiva
[Oggetto]
[c.p.c.
474,
655].
Se
l'opposizione
è
accolta
solo in
parte il
titolo
esecutivo
è
costituito
esclusivamente
dalla
sentenza,
ma gli
atti di
esecuzione
già
compiuti
in base
al
decreto
conservano
i loro
effetti
nei
limiti
della
somma o
della
quantità
ridotta
[Oggetto]
[c.p.c.
652].
Con la
sentenza
che
rigetta
totalmente
o in
parte
l'opposizione
avverso
il
decreto
ingiuntivo
emesso
sulla
base dei
titoli
aventi
efficacia
esecutiva
in base
alle
vigenti
disposizioni,
il
giudice
liquida
anche le
spese e
gli
onorari
del
decreto
ingiuntivo.
654.
Dichiarazione
di
esecutorietà
ed
esecuzione.
L'esecutorietà
non
disposta
con la
sentenza
o con
l'ordinanza
di cui
all'articolo
precedente
è
conferita
con
decreto
del
giudice
che ha
pronunciato
l'ingiunzione
scritto
in calce
all'originale
del
decreto
d'ingiunzione
[Oggetto]
[c.p.c.
643].
Ai fini
dell'esecuzione
non
occorre
una
nuova
notificazione
del
decreto
esecutivo
[Oggetto]
[c.p.c.
479]: ma
nel
precetto
[Oggetto]
[c.p.c.
480]
deve
farsi
menzione
del
provvedimento
che ha
disposto
l'esecutorietà
e
dell'apposizione
della
formula
[Oggetto]
[c.p.c.
474,
475].
655.
Iscrizione
d'ipoteca.
I
decreti
dichiarati
esecutivi
a norma
degli
articoli
642, 647
e 648 ,
e quelli
rispetto
ai quali
è
rigettata
l'opposizione
[Oggetto]
[c.p.c.
653]
costituiscono
titolo
per
l'iscrizione
dell'ipoteca
giudiziale
[Oggetto]
[c.c.
2818,
2836].
656.
Impugnazioni.
Il
decreto
d'ingiunzione,
divenuto
esecutivo
a norma
dell'art.
647 ,
può
impugnarsi
per
revocazione
nei casi
indicati
nei nn.
1, 2, 5
e 6
dell'art.
395 e
con
opposizione
di terzo
nei casi
previsti
nell'art.
404
secondo
comma.
Capo
II
Del
procedimento
per
convalida
di
sfratto
657.
Intimazione
di
licenza
e di
sfratto
per
finita
locazione.
Il
locatore
o il
concedente
può
intimare
[Oggetto]
[c.p.c.
660] al
conduttore
[Oggetto]
[c.c.
1571],
all'affittuario
coltivatore
diretto
[Oggetto]
[c.c.
1647],
al
mezzadro
[Oggetto]
[c.c.
2141] o
al
colono
[Oggetto]
[c.c.
2164]
licenza
per
finita
locazione,
prima
della
scadenza
del
contratto,
con la
contestuale
citazione
[Oggetto]
[c.p.c.
661] per
la
convalida
[Oggetto]
[c.p.c.
662,
663],
rispettando
i
termini
prescritti
dal
contratto,
dalla
legge o
dagli
usi
locali
[Oggetto]
[c.c.
1574,
1596,
2923].
Può
altresì
intimare
lo
sfratto,
con la
contestuale
citazione
per la
convalida,
dopo la
scadenza
del
contratto,
se, in
virtù
del
contratto
stesso o
per
effetto
di atti
o
intimazioni
precedenti,
è
esclusa
la
tacita
riconduzione
[Oggetto]
[c.c.
1596,
1597,
1603,
1612,
1613,
1630].
658.
Intimazione
di
sfratto
per
morosità.
Il
locatore
può
intimare
al
conduttore
lo
sfratto
con le
modalità
stabilite
nell'articolo
precedente
anche in
caso di
mancato
pagamento
del
canone
di
affitto
alle
scadenze
[Oggetto]
[c.c.
1587;
c.p.c.
633], e
chiedere
nello
stesso
atto
l'ingiunzione
di
pagamento
per i
canoni
scaduti.
Se il
canone
consiste
in
derrate,
il
locatore
deve
dichiarare
a norma
dell'articolo
69 la
somma
che è
disposto
ad
accettare
in
sostituzione.
659.
Rapporto
di
locazione
d'opera.
Se il
godimento
di un
immobile
è il
corrispettivo
anche
parziale
di una
prestazione
d'opera
[Oggetto]
[c.c.
2094,
2222],
l'intimazione
di
licenza
o di
sfratto
con la
contestuale
citazione
per la
convalida,
a norma
degli
articoli
precedenti,
può
essere
fatta
quando
il
contratto
viene a
cessare
per
qualsiasi
causa
[Oggetto]
[c.c.
2118;
c.p.c.
429].
660.
Forma
dell'intimazione.
Le
intimazioni
di
licenza
o di
sfratto
indicate
negli
articoli
precedenti
debbono
essere
notificate
a norma
degli
articoli
137 e
seguenti,
esclusa
la
notificazione
al
domicilio
eletto
[Oggetto]
[c.p.c.
141].
Il
locatore
deve
dichiarare
nell'atto
la
propria
residenza
[Oggetto]
[c.c.
43] o
eleggere
domicilio
[Oggetto]
[c.c.
47] nel
comune
dove ha
sede il
giudice
adito,
altrimenti
l'opposizione
prevista
nell'articolo
668 e
qualsiasi
altro
atto del
giudizio
possono
essergli
notificati
presso
la
cancelleria.
La
citazione
per la
convalida,
redatta
a norma
dell'articolo
125 , in
luogo
dell'invito
e
dell'avvertimento
al
convenuto
previsti
nell'articolo
163 ,
terzo
comma,
numero
7), deve
contenere,
con
l'invito
a
comparire
nell'udienza
indicata,
l'avvertimento
che se
non
comparisce
o,
comparendo,
non si
oppone,
il
giudice
convalida
la
licenza
o lo
sfratto
ai sensi
dell'articolo
663.
Tra il
giorno
della
notificazione
dell'intimazione
e quello
dell'udienza
debbono
intercorrere
termini
liberi
non
minori
di venti
giorni.
Nelle
cause
che
richiedono
pronta
spedizione
il
giudice
può, su
istanza
dell'intimante,
con
decreto
motivato,
scritto
in calce
all'originale
e alle
copie
dell'intimazione,
abbreviare
fino
alla
metà i
termini
di
comparizione.
Le parti
si
costituiscono
depositando
in
cancelleria
l'intimazione
con la
relazione
di
notificazione
o la
comparsa
di
risposta,
oppure
presentando
tali
atti al
giudice
in
udienza
.
Ai fini
dell'opposizione
e del
compimento
delle
attività
previste
negli
articoli
da 663 a
666, è
sufficiente
la
comparizione
personale
dell'intimato.
Se
l'intimazione
non è
stata
notificata
in mani
proprie,
l'ufficiale
giudiziario
deve
spedire
avviso
all'intimato
dell'effettuata
notificazione
a mezzo
di
lettera
raccomandata,
e
allegare
all'originale
dell'atto
la
ricevuta
di
spedizione
[Oggetto]
[c.p.c.
139].
661.
Giudice
competente.
Quando
si
intima
la
licenza
o lo
sfratto,
la
citazione
a
comparire
deve
farsi
inderogabilmente
davanti
al
tribunale
del
luogo in
cui si
trova la
cosa
locata.
662.
Mancata
comparizione
del
locatore.
Gli
effetti
dell'intimazione
cessano,
se il
locatore
non
comparisce
all'udienza
fissata
nell'atto
di
citazione
[Oggetto]
[c.p.c.
310].
663.
Mancata
comparizione
o
mancata
opposizione
dell'intimato.
Se
l'intimato
non
comparisce
o
comparendo
non si
oppone
il
giudice
convalida
la
licenza
o lo
sfratto
e
dispone
con
ordinanza
in calce
alla
citazione
[Oggetto]
[c.p.c.
657]
l'apposizione
su di
essa
della
formula
esecutiva
[Oggetto]
[c.p.c.
475]; ma
il
giudice
deve
ordinare
che sia
rinnovata
la
citazione,
se
risulta
o appare
probabile
che
l'intimato
non
abbia
avuto
conoscenza
della
citazione
stessa o
non sia
potuto
comparire
per caso
fortuito
o forza
maggiore.
Nel caso
che
l'intimato
non sia
comparso,
la
formula
esecutiva
ha
effetto
dopo 30
giorni
dalla
data
della
opposizione.
Se lo
sfratto
è stato
intimato
per
mancato
pagamento
del
canone
[Oggetto]
[c.p.c.
678], la
convalida
è
subordinata
all'attestazione
in
giudizio
del
locatore
o del
suo
procuratore
che la
morosità
persiste.
In tale
caso il
giudice
può
ordinare
al
locatore
di
prestare
una
cauzione
[Oggetto]
[c.p.c.
119,
478;
disp.
att.
1941
c.p.c.
86].
664.
Pagamento
di
canoni.
Nel caso
previsto
nell'articolo
658 , il
giudice
adito
pronuncia
separato
decreto
di
ingiunzione
per
l'ammontare
dei
canoni
scaduti
e da
scadere
fino
all'esecuzione
dello
sfratto,
e per le
spese
relative
all'intimazione.
Il
decreto
è steso
in calce
ad una
copia
dell'atto
di
intimazione
presentata
dall'istante,
da
conservarsi
in
cancelleria.
Il
decreto
è
immediatamente
esecutivo
[Oggetto]
[c.p.c.
474], ma
contro
di esso
può
essere
proposta
opposizione
a norma
del capo
precedente
[Oggetto]
[c.p.c.
645].
L'opposizione
non
toglie
efficacia
all'avvenuta
risoluzione
del
contratto
[Oggetto]
[c.c.
1453].
665.
Opposizione,
provvedimenti
del
giudice.
Se
l'intimato
comparisce
e oppone
eccezioni
non
fondate
su prova
scritta
[Oggetto]
[c.c.
2699],
il
giudice,
su
istanza
del
locatore,
se non
sussistono
gravi
motivi
in
contrario,
pronuncia
ordinanza
non
impugnabile
[Oggetto]
[c.p.c.
177] di
rilascio,
con
riserva
delle
eccezioni
del
convenuto.
L'ordinanza
è
immediatamente
esecutiva
[Oggetto]
[c.p.c.
474], ma
può
essere
subordinata
alla
prestazione
di una
cauzione
per i
danni e
le spese
[Oggetto]
[c.p.c.
119,
478;
disp.
att.
1941
c.p.c.
86].
666.
Contestazione
sull'ammontare
dei
canoni.
Se è
intimato
lo
sfratto
per
mancato
pagamento
del
canone,
e il
convenuto
nega la
propria
morosità
contestando
l'ammontare
della
somma
pretesa,
il
giudice
può
disporre
con
ordinanza
il
pagamento
della
somma
non
controversa
e
concedere
all'uopo
al
convenuto
un
termine
non
superiore
a venti
giorni.
Se il
conduttore
non
ottempera
all'ordine
di
pagamento,
il
giudice
convalida
l'intimazione
di
sfratto
e, nel
caso
previsto
nell'articolo
658 ,
pronuncia
decreto
ingiuntivo
per il
pagamento
dei
canoni
[Oggetto]
[c.p.c.
641].
667.
Mutamento
del
rito.
Pronunciati
i
provvedimenti
previsti
dagli
articoli
665 e
666 , il
giudizio
prosegue
nelle
forme
del rito
speciale,
previa
ordinanza
di
mutamento
di rito
ai sensi
dell'art.
426.
668.
Opposizione
dopo la
convalida.
Se
l'intimazione
di
licenza
o di
sfratto
è stata
convalidata
in
assenza
dell'intimato
[Oggetto]
[c.p.c.
663],
questi
può
farvi
opposizione
[Oggetto]
[c.p.c.
665]
provando
di non
averne
avuto
tempestiva
conoscenza
per
irregolarità
della
notificazione
o per
caso
fortuito
o forza
maggiore.
Se sono
decorsi
dieci
giorni
dall'esecuzione
[Oggetto]
[c.p.c.
491],
l'opposizione
non è
più
ammessa,
e la
cauzione,
prestata
a norma
dell'articolo
663
secondo
comma, è
liberata.
L'opposizione
si
propone
davanti
al
tribunale
nelle
forme
prescritte
per
l'opposizione
al
decreto
di
ingiunzione
in
quanto
applicabili.
L'opposizione
non
sospende
il
processo
esecutivo
[Oggetto]
[c.p.c.
623-628],
ma il
giudice,
con
ordinanza
non
impugnabile,
può
disporne
la
sospensione
per
gravi
motivi,
imponendo,
quando
lo
ritiene
opportuno,
una
cauzione
all'opponente
[Oggetto]
[c.p.c.
119].
669.
Giudizio
separato
per il
pagamento
di
canoni.
Se nel
caso
previsto
nell'articolo
658 il
locatore
non
chiede
il
pagamento
dei
canoni,
la
pronuncia
sullo
sfratto
risolve
la
locazione,
ma
lascia
impregiudicata
ogni
questione
sui
canoni
stessi